Comuni Italiani Art. 71 - Infrazioni degli Organi Elettivi. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attivitą Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attivitą Pubblica
Capo III - Il Difensore Civico
Art. 71 - Infrazioni degli Organi Elettivi
1. Nel caso di violazioni dello statuto, di leggi o di regolamenti operate dagli organi di governo della Cittą di Ivrea, o di Enti o organismi da essa dipendenti, il Difensore civico rivolge i propri accertamenti direttamente ai competenti organi giurisdizionali o di controllo.

2. In caso di inerzia degli organi dell'Ente, il Difensore civico sollecita dagli organi di controllo l'esercizio del potere sostitutivo.

 
Altri Articoli:
Art. 72 - Principi e Risorse per la Gestione dell'Ente
Art. 70 - Poteri nei Confronti degli Uffici
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