Art. 71 - Infrazioni degli Organi Elettivi. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi
Statuto Comune di Ivrea
Parte III - L'Attività Amministrativa Titolo III - La Partecipazione all'Attività Pubblica Capo III - Il Difensore Civico
Art. 71 - Infrazioni degli Organi Elettivi
1. Nel caso di violazioni dello statuto, di leggi o di regolamenti operate dagli organi di governo della Città di Ivrea, o di Enti o organismi da essa dipendenti, il Difensore civico rivolge i propri accertamenti direttamente ai competenti organi giurisdizionali o di controllo.
2. In caso di inerzia degli organi dell'Ente, il Difensore civico sollecita dagli organi di controllo l'esercizio del potere sostitutivo.