1. Il Difensore civico può convocare direttamente il funzionario competente, che può essere assistito dal proprio dirigente, per procedere congiuntamente all'esame della pratica e definire in accordo, o unilateralmente, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, il termine per la definizione del procedimento, dandone pronta comunicazione alla persona interessata, al Sindaco, al Segretario generale e al competente dirigente. 2. Ove riscontri un'inosservanza di legge, o di regolamento, in ipotesi di illecito disciplinare presenta senza indugio denuncia amministrativa agli organi competenti, che deliberano entro quindici giorni, ovvero in ipotesi di illecito amministrativo contabile, al Sindaco, al Collegio dei revisori del conto e alla Procura Regionale presso la Corte dei conti. 3. Nel caso di violazioni dello statuto della Città di Ivrea l'accertamento dei Difensore civico, depositato presso l'ufficio del Segretario generale comunale, è valutato senza ulteriori indagini dagli organi competenti che deliberano l'immediato inizio dell'azione disciplinare avverso il responsabile indicato nell'accertamento stesso, ovvero dispongono la immediata archiviazione della denuncia. La deliberazione è comunicata al Difensore civico entro otto giorni dal deposito del suo accertamento presso l'ufficio del Segretario generale comunale. |