1. Sono costituite Consulte di partecipazione permanenti in ragione delle materie degli Albi delle associazioni, secondo le modalità indicate dal regolamento degli istituti di partecipazione. 2. Le Consulte, in conformità al regolamento degli istituti di partecipazione, possono esprimere parere sugli atti, nonché esprimere proposte di provvedimenti, di norme, o di programmi, che spettano alla competenza degli organi di governo. Di essi gli organi di governo debbono tener conto nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina il procedimento di nomina e revoca dei rappresentanti alle Consulte istituite dal presente statuto e di quelle su temi determinati deliberate dal Consiglio comunale. |