Comuni Italiani Art. 60 - Consultazioni. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attività Pubblica
Capo I - Determinazione delle Scelte
Art. 60 - Consultazioni
1. Consultazioni di cittadini, o di utenti, o di categorie di essi, possono essere indette dal Sindaco, previo parere della Conferenza dei capigruppo, per le materie di competenza degli organi di governo, nonché su richiesta della Giunta per le competenze degli organi burocratici.

2. Il Sindaco indice la consultazione su un numero massimo di cinque quesiti, facilmente comprensibili, determinati e relativi alla stessa materia.

3. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le forme di consultazione definendo i limiti necessari a soddisfare una libera e chiara espressione dell'opinione dei soggetti interessati.

4. La consultazione non può essere proposta su quesiti depositati per i quali è in corso la procedura referendaria, o prima di quattro anni dalla proclamazione del voto del relativo referendum, e non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Il regolamento degli istituti di partecipazione assicura particolari forme di consultazione nei confronti di coloro che risiedono nei quartieri della Città di Ivrea.

 
Altri Articoli:
Art. 61 - Consulte di Partecipazione
Art. 59 - Referendum
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