1 I soggetti destinatari, o coinvolti da atti o comportamenti della pubblica Amministrazione, o che intervengono al relativo procedimento, anche non residenti nel territorio della Cittā di Ivrea, hanno diritto di essere informati dell'inizio dei procedimenti destinati a produrre effetti direttamente nei loro confronti. 2. Alle associazioni che ottengono l'iscrizione agli Albi previsti dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione č riconosciuta la titolaritā degli interessi collettivi, o diffusi, individuati nei rispettivi statuti come scopi dell'associazione. 3. I soggetti indicati ai commi che precedono hanno facoltā di intervenire nei procedimenti che coinvolgono gli interessi di cui sono titolari, prendere visione e chiedere copia dei relativi atti, secondo le modalitā stabilite dalla legge e dal regolamento degli istituti di partecipazione, ovvero depositando memorie scritte, o documenti, che l'Amministrazione ha il dovere di valutare. 4. In accoglimento delle istanze e delle osservazioni di cui al comma precedente, gli organi dell'amministrazione comunale possono concludere, nei limiti stabiliti dalla legge, accordi con gli interessati per determinare, in tutto o in parte, il contenuto discrezionale del provvedimento finale e, nei casi stabiliti dalla legge, in sostituzione di questo. |