1. Nei procedimenti relativi all'adozione dei provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall'ordinamento, le forme e le modalitą della partecipazione degli interessati sono disciplinate dalla legge. 2. Anche qualora la legge non disponga, l'ufficio titolare dell'iniziativa finalizzata alla emanazione di un provvedimento ha il dovere di dare avviso ad ogni interessato dell'inizio del procedimento, sia che da esso possa derivare un vantaggio, sia un pregiudizio. 3. E' fatta comunque salva ogni ulteriore possibilitą di partecipazione anche pił onerosa per la pubblica Amministrazione, espressamente prevista dalla legge in relazione a specifiche materie oggetto di competenza comunale. 4. Le relazioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori a rappresentanza nazionale sono disciplinate dalla legge e dalle norme poste a conclusione dei contratti collettivi di lavoro e possono trovare attuazione a livello locale sulla base di protocolli di intesa fra la Cittą di Ivrea e le rappresentanze sindacali di categoria, ovvero con le loro organizzazioni territoriali. |