1. Ai dirigenti spetta la gestione dell'Ente, ivi compresa l'emanazione di tutti gli atti a rilevanza esterna, sulla base degli indirizzi emanati dagli organi di governo. 2. In aggiunta alle funzioni previste dalla legge, per le quali il regolamento dell'organizzazione comunale provvederà a disciplinare la normativa di dettaglio nonché le varie correlazioni tra le funzioni dirigenziali che conducano ad un unico procedimento amministrativo, il Sindaco ed il Direttore generale potranno attribuire ai dirigenti particolari funzioni in relazione ai programmi dell'Amministrazione e/o a specifiche esigenze che, pur non previste nei suddetti programmi, potranno emergere nel corso del mandato amministrativo. Gli incarichi conferiti dal Sindaco e dal Direttore generale dovranno essere affidati tenendo conto della professionalità del dirigente e delle funzioni d'istituto proprie di quest'ultimo. 3. Su comunicazione del Segretario generale, i responsabili degli uffici e dei servizi sostituiscono i dirigenti in caso di loro assenza o impedimento, per un periodo non superiore al trimestre, decorso il quale, in assenza di incarico o nomina del Sindaco, alle funzioni del dirigente provvede il Segretario generale o, su delega di questo, il Vice Segretario. |