1. Il Consiglio comunale istituisce proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle commissioni medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico. 2. Il Consiglio comunale, inoltre, costituisce commissioni consiliari speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine ed eventuali compensi. 3. La costituzione delle commissioni speciali può essere chiesta da un quinto dei consiglieri in carica, e la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. 4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, nonché i dipendenti dell'Ente ed i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le indagini su fatti determinati possono essere espletate solo su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati. 5. Le commissioni, insediate dal Presidente del Consiglio, nella loro prima seduta provvedono alla nomina del proprio presidente al loro interno ed a maggioranza dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia è assegnata ad un Consigliere di minoranza. |