1. Il gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri della lista di appartenenza, ad eccezione dei candidati alla carica di Sindaco, nonché dell'unico eletto in una lista che può essere gruppo consiliare assumendo la denominazione di lista. I Consiglieri che provengono da liste diverse non possono costituire un nuovo gruppo consiliare, ma possono costituire il gruppo misto o confluire in esso o in altri gruppi. 2. La Conferenza dei capigruppo esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza e sui lavori del Consiglio comunale ed è costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. 3. La Conferenza dei capigruppo può esercitare anche le funzioni di Commissione permanente, come indicato nel regolamento. 4. Il Sindaco può richiedere la convocazione della Conferenza dei capigruppo partecipandovi, senza diritto di voto, nei soli casi in cui debba, o ritenga necessario, sentire i capigruppo per gli affari di sua competenza. 5. Il funzionamento della Conferenza dei capigruppo può trovare disciplina nel regolamento del Consiglio comunale. |