1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale l'iniziativa deliberativa spetta al Sindaco, al Consigliere comunale, alla Giunta comunale, alla Conferenza dei capigruppo ed alle Commissioni consiliari, nei modi previsti dal regolamento del Consiglio comunale. 2. Sono altresì titolari dell'iniziativa deliberativa gli elettori del Consiglio comunale, ovvero le associazioni iscritte all'Albo previste dal presente statuto, nelle materie e secondo le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento degli istituti di partecipazione popolare. 3. Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione stabilita dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del Consiglio comunale. I voti nulli e le schede bianche sono computati tra i voti espressi. |