1. I Consiglieri comunali, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa, di intervento e di conoscenza di fatti o atti connessi all'espletamento delle loro funzioni nei modi stabiliti dalla legge. 2. Le interrogazioni ed ogni altra istanza, anche di carattere ispettivo, vanno depositate nella Segreteria del Sindaco unitamente alla documentazione necessaria per formulare una esauriente risposta del Sindaco o degli Assessori delegati, nei termini di cui al precedente art. 11. 3. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. La proposta di decadenza, formulata d'ufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni ovvero nel caso che le stesse non vengano ritenute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. |