1. Il Comune ha un segretario comunale, funzionario statale, il cui stato è regolato dalla legge. 2. Il segretario dipende funzionalmente dal Sindaco. Al segretario comunale spetta in conformità alle direttive e ai principi dettati dal Sindaco, dal consiglio e dalla Giunta comunale, anche in attuazione del D.L. 29/93 e 77/95 la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo e di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e acquisizione delle entrate attraverso emanazione di determinazioni, assoggettate al regime di pubblicità degli atti amministrativi con pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni ed inserimento nalla rccolta di cui all'art. 27 D.L.gs. 77/95. 3. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro inerenti all'Ente e con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri. |