1. Il Comune informa l'organizzazione amministrativa ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e adegua l'ordinamento del personale ai principi di professionalità e responsabilità dei dipendenti. 2. La gestione consiste nello svolgimento di funzioni amministrative, tecniche e contabili, che attuano, con autonomia operativa nella scelta di mezzi e procedure gli indirizzi definiti dagli organi elettivi. 3. La gestione è attribuita agli uffici, singoli e complessi, nel rispetto del principio della chiarezza nella distribuzione dei compiti e dei poteri, del collegamento tra autonomia decisionale e assunzione di responsabilità nonché della snellezza e flessibilità dei moduli organizzativi. 4. Gli uffici possono essere aggregati in unità omogenee, che svolgono attività con risultati identificabili. Tali unità possono essere aggregate in unità complesse, in ciascuna delle quali il risultato globale dell'attività svolta consiste in prestazioni per la collettività o in supporti per le attività di altre unità o degli organi del Comune. 5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del personale, tutela i diritti dei dipendenti e garantisce l'esercizio delle libertà sindacali. 6. I regolamenti di organizzazione e del personale, eventualmente congiunti, nel rispetto della legge e degli accordi collettivi nazionali, disciplinano in particolare: a) l'aspetto strutturale e funzionale dell'organizzazione amministrativa; b) la dotazione organica del personale; c) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici; d) il coordinamento dei funzionari con compiti di direzione tra loro e con il segretario comunale, eventualmente tramite un ufficio collegiale composto da tali funzionari e presieduto dal segretario comunale; e) il rapporto di servizio del personale; f) lo stato dei dipendenti; g) la commissione di disciplina. |