Comuni Italiani Art. 10 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Coassolo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini coassolesi

Statuto Comune di Coassolo Torinese

Titolo II - Organi
Capo I - Il Consiglio Comunale
Sezione II - Organizzazione del Consiglio
Art. 10 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio, al fine di migliorare la propria funzionalità può avvalersi di commissioni, permanenti o temporanee, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche per la trattazione di specifici argomenti.

3. Le commissioni permanenti hanno per compito principale la preparazione delle decisioni del Coniglio e possono consultare i soggetti a queste interessati.

4. Le commissioni speciali e temporanee svolgono attività di studio e di indagine su materie di interesse comunale.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Sessioni, Convocazione, Sedute e Presidenza
Art. 9 - Gruppi Consiliari
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