1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. 3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su " persone ", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". 4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente. 5. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale. 6. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. Quando deve essere comunque, rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti. In questo caso, i rappresentanti della minoranza sono indicati dalla minoranza stessa. |