1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore o dei Responsabili dei servizi comunali. 2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo Statuto. 3. La Giunta, in particolare: a) Propone al Consiglio i Regolamenti; b) Elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio; c) Assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione; d) Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione della disciplina generale delle tariffe; e) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; f) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; g) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni; h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento; i) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate alla Provincia , Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate alla Provincia, regione e Stato quando non espressamente3 attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo; k) Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attivitā e sull'attuazione dei programmi; l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il direttore generale; m) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio; n) Approva il P.E.G. su proposta del direttore generale; - 12 - o) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio; p) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente; q) Variazioni al piano esecutivo di gestione; r) Non accettazione motivata di proposte alle dotazioni del piano esecutivo di gestione presentate dai responsabili dei servizi; s) Prelevamenti dal fondo di riserva; t) Variazioni di bilancio, nei casi di urgenza che, a pena di decadenza, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi; u) Utilizzo, in termini di cassa, delle somme a specifica destinazione; v) Anticipazioni di tesoreria; w) Quantificazione preventiva, per ogni semestre, degli importi non soggetti ad esecuzione forzata; x) Relazione illustrativa al rendiconto della gestione; y) Proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto. |