Comuni Italiani Art. 21 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi

Statuto Comune di Castellamonte

Parte II - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi
Capo II - Giunta Comunale
Art. 21 - Attribuzioni
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore o dei Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare:
a) Propone al Consiglio i Regolamenti;
b) Elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c) Assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
d) Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione della disciplina generale delle tariffe;
e) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
f) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento;
i) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate alla Provincia , Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate alla Provincia, regione e Stato quando non espressamente3 attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
k) Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attivitā e sull'attuazione dei programmi;
l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il direttore generale;
m) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
n) Approva il P.E.G. su proposta del direttore generale; - 12 -
o) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
p) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
q) Variazioni al piano esecutivo di gestione;
r) Non accettazione motivata di proposte alle dotazioni del piano esecutivo di gestione presentate dai responsabili dei servizi;
s) Prelevamenti dal fondo di riserva;
t) Variazioni di bilancio, nei casi di urgenza che, a pena di decadenza, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi;
u) Utilizzo, in termini di cassa, delle somme a specifica destinazione;
v) Anticipazioni di tesoreria;
w) Quantificazione preventiva, per ogni semestre, degli importi non soggetti ad esecuzione forzata;
x) Relazione illustrativa al rendiconto della gestione;
y) Proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 20 - Funzionamento della Giunta
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