1. Gli Enti comunitari - Comuni, Province e Regioni - concorrono a formare il tessuto connettivo della Repubblica. 2. Recita, infatti, l'articolo 114 della Costituzione, che "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni", che sono perciò, le articolazioni nelle quali si riconosce e fonda la Repubblica. 3. Da ciò, dalla considerazione di tessuto complessivo, con le sue specifiche articolazioni, deriva la necessità di rapporti fra Enti comunitari basati sull'autonomia e coordinati fra loro, mentre l'articolo 128 della Costituzione, precisando che "Le Province ed i Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni", dà per presupposto l'autonomia normativa che assume la forma statutaria, per gli aspetti organizzativi fondamentali, e quella regolamentare, per gli aspetti operativi. 4. In ogni caso i rapporti con la Regione, con la Provincia e gli altri comuni sono informati ai principi di cooperazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. |