1. Il Consiglio comunale provvede alla definizione degli indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende società ed istituzioni. 2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge. 3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 4. Il Consiglio, inoltre, nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni previste da leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 5. Il Consiglio nomina i Revisori dei Conti e i componenti delle commissioni comunali previste dalla legge, dallo statuto o dal regolamento. 6. Gli indirizzi di nomina, nonché le nomine direttamente effettuate per espliciti sensi di legge, devono assicurare il diritto di rappresentanza delle minoranze. |