Comuni Italiani Art. 10 - Esercizio della Potestà Regolamentare. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II Consiglio Comunale
Art. 10 - Esercizio della Potestà Regolamentare
1. Il Consiglio comunale nell'esercizio della sua potestà regolamentare adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, oltre al regolamento del proprio funzionamento, tutti i regolamenti comunali, esclusi quelli per legge riservati alla Giunta.

2. Il Consiglio, entro 90 giorni dall'approvazione delle linee programmatiche approva i criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla cui base la Giunta adotta o aggiorna, entro i successivi 90 giorni, i relativi regolamenti necessari.

3. I Regolamenti, adottati con deliberazione divenuta esecutiva a sensi di legge ed approvati od omologati ove previsto da speciali disposizioni di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi non stabiliscano un termine posteriore.

4. I regolamenti, unitamente al presente Statuto, a cura del Segretario generale del Comune, vengono messi a disposizione dei cittadini che intendono consultarli oltreché nella sede del Comune anche presso la biblioteca comunale.

 
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