1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto di bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilati ed approvati secondo le modalità e nel termine stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità. 2. Con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo la Giunta esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, avuto riguardo ai programmi ed ai costi sostenuti. |