Art. 72 - Bilancio. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo VI - Finanza e Contabilità
Art. 72 - Bilancio
1. Il bilancio di previsione è approvato annualmente dal Consiglio comunale per l'anno successivo su proposta della Giunta, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità. Contestualmente sono approvati dal Consiglio gli allegati al bilancio previsti dalla legge e dal Regolamento.
2. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere definiti dalla Giunta, nei termini stabiliti dal Regolamento di contabilità, in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto e formalmente costituiti la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio comunale. All'uopo, nelle forme previste dal Regolamento di contabilità e da quello degli istituti di partecipazione, attua interventi informativi preventivi e pubblica, dopo l'approvazione, una sintesi del documento di bilancio da diffondere tra i cittadini e le associazioni che li rappresentano.