Comuni Italiani Art. 7 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II Consiglio Comunale
Art. 7 - Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi di legge e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio entro tre giorni dall'ultima assenza del Consigliere avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative entro 15 giorni dalla data della notifica della contestazione.
Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere e ne delibera l'eventuale decadenza nella prima seduta utile.
Il Regolamento stabilisce il procedimento della decadenza ed il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza.

5. I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta cessano dalla loro carica all'atto dell'accettazione formale della nomina.

6. I Consiglieri comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni, hanno diritto di accesso agli atti dei procedimenti del Comune, che si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo; i Consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dagli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative nonchè dai concessionari di servizi comunali le informazioni utili per l'espletamento del mandato. I Consiglieri possono avere copia di tali atti qualora riguardino il Comune.
I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e istanze di sindacato ispettivo al Presidente del Consiglio comunale, che per quanto di competenza le trasmette al Sindaco che a sua volta provvede a rispondere - anche in Consiglio Comunale - nei termini e con le modalità previste dal Regolamento.

8. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri di cui al presente articolo sono disciplinati dal Regolamento.

9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge.

10. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ,al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore generale, ai Responsabili dei Servizi ed ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

12. E' Consigliere Anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.

 
Altri Articoli:
Art. 8 - Competenze del Consiglio Comunale
Art. 6 - Elezione, Composizione, Durata in Carica, Spese Elettorali
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Carmagnola
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Carmagnola

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Casalborgone Comune di Carignano Lista