1. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dal presente Statuto. 2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 3. All'atto della presentazione delle liste i candidati a sindaco e i rappresentanti delle liste devono depositare presso la segreteria comunale una dichiarazione indicante la previsione di spesa per la campagna elettorale. Tale documento deve esser reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio del Comune. Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti i candidati a sindaco e i rappresentanti di lista depositeranno, sempre presso la segreteria comunale, il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale. Tale rendiconto sarà esso pure pubblicato all'albo pretorio. Gli adempimenti di cui al presente comma saranno regolati dal regolamento del Consiglio Comunale. |