1. Allo scopo di favorire l'organico raccordo tra il Comune e le libere aggregazioni di cittadini che, senza fine di lucro, operano in ambito cittadino, il Comune istituisce ed aggiorna costantemente un apposito Albo delle Associazioni. 2. Possono chiedere l'iscrizione in tale Albo le Associazioni, le Fondazioni, le Cooperative ed altre forme associative, anche se prive di personalità giuridica, purché fornite di significativa rappresentatività sociale, aventi scopi di natura ideale e comunque non economica, ed il cui funzionamento interno sia improntato a sicura democraticità e non abbia caratteristica di segretezza o di riservatezza. 3. Le iniziative delle associazioni di cui il Comune riconosce l'utilità generale e che si riferiscono ad ambiti di competenza del Comune possono essere realizzate anche mediante convenzioni ai sensi di legge. |