Art. 39 - Le Rappresentanze di Borgo, di Frazione e di Zona. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo III - Partecipazione e Informazione dei Cittadini Capo III - La Partecipazione All'attività del Comune
Art. 39 - Le Rappresentanze di Borgo, di Frazione e di Zona
1. Su iniziativa dei cittadini, che a tale scopo si organizzano in specifici Comitati Promotori, possono essere istituite le rappresentanze di Borgo, di Frazione e di Zona. Esse costituiscono gli organismi di partecipazione popolare che operano sul territorio, secondo l'articolazione del Comune in quartieri del Capoluogo ed in Borghi e Frazioni così come individuati, in relazione al presente articolo, dal Regolamento.
2. Ai fini dell'istituzione delle rappresentanze i Comitati Promotori di cui al comma 1 richiedono all'Amministrazione comunale l'attivazione delle procedure previste dal Regolamento per l'elezione delle rappresentanze stesse. La richiesta deve essere sottoscritta, nelle forme stabilite dal Regolamento, da un numero minimo di elettori fissato dal Regolamento stesso. L'Amministrazione, controllata l'ammissibilità dell'istanza, procede all'organizzazione dell'elezione.
3. Il Regolamento disciplina in dettaglio i criteri e la forma per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze, nonché la loro composizione.