1. Su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati il Consiglio comunale può nominare nel suo seno, secondo i criteri definiti dal Regolamento col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza specifica delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l'oggetto dell'incarico, designato il Presidente e fissato il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. 2. Su proposta del Sindaco o su istanza di anche un solo consigliere e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale può istituire, secondo i criteri definiti dal regolamento, Commissioni d'inchiesta per svolgere - nell'ambito dell'attività di controllo di competenza del Consiglio - indagini sull'attività amministrativa del Comune, per effettuare accertamenti su fatti, atti, comportamenti dei propri componenti, del Sindaco o degli Assessori e dei Dirigenti. 3. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione - costituita da soli Consiglieri, escluso, se del caso, il o i Consiglieri direttamente interessati -, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine della conclusione dei lavori. 4. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal Regolamento. |