1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa e comunque non oltre tre mesi dalla sua prima seduta, istituisce nel proprio seno Commissioni consultive permanenti, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza. 2. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere concorrendo, nei modi stabiliti dal Regolamento, allo svolgimento dell'attività del Consiglio. 3. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Comune nonché dagli Enti, Aziende, Istituzioni e Società da questo dipendenti, notizie, informazioni, dati, audizioni di persone e documenti utili all'espletamento del loro mandato. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio, salvo nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento. 4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori, il Segretario generale, i responsabili dei servizi, il Direttore generale se nominato, gli amministratori e i dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune, i consulenti dell'Amministrazione, i Revisori dei conti, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 5. Le Commissioni possono convocare i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati per riferire sulle linee e sulle modalità dello svolgimento del loro mandato. 6. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori hanno sempre facoltà di partecipare alle riunioni delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse argomenti di interesse del Comune. |