Comuni Italiani Art. 44 - L'Istituzione dei Servizi Sociali. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte II
Capo VII - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Sezione II
Art. 44 - L'Istituzione dei Servizi Sociali
1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. II direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

5. Al direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione s'applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune.

6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione e del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

7. La commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegate che la presiede, dal direttore e da un dipendente designate dal personale all'inizio di ogni anno.

8. II Consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, e eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica 3 anni. Dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.

9. II Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

10. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.

11. La carica di Presidente e incompatibile con quella di consigliere comunale.

12. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.

13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per L'elezione.

14. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

15. I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

 
Altri Articoli:
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Art. 43 - I Servizi Pubblici Locali
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