Comuni Italiani Art. 43 - I Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte II
Capo VII - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Sezione II
Art. 43 - I Servizi Pubblici Locali
1. II Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini social! e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. II Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitale.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

 
Altri Articoli:
Art. 44 - L'Istituzione dei Servizi Sociali
Art. 42 - Pareri dei Responsabili dei Servizi
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