Art. 43 - I Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi
Statuto Comune di Caravino
Parte II Capo VII - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici Sezione II
Art. 43 - I Servizi Pubblici Locali
1. II Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini social! e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. II Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitale.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.