Comuni Italiani Art. 32 - L'elezione del Sindaco e la Nomina della Giunta. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte II
Capo V - Le Attribuzioni degli Organi
Art. 32 - L'elezione del Sindaco e la Nomina della Giunta
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco, ai sensi del precedente art. 31, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il Sindaco, entro venti giorni dall'elezione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

6. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Le Competenze della Giunta
Art. 31 - La Composizione della Giunta
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