Comuni Italiani Art. 31 - La Composizione della Giunta. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte II
Capo V - Le Attribuzioni degli Organi
Art. 31 - La Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega. Terminata l'illustrazione, possono partecipare alla discussione per rispondere a quesiti o per chiarire le proprie scelte amministrative.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - L'elezione del Sindaco e la Nomina della Giunta
Art. 30 - Le Commissioni del Consiglio
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