1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum propositivi, consultivi, abrogativi, tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. 2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, personale e organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per tre anni, le materie già in oggetto di precedenti referendum con esito negativo. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) Il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste comunali; b) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati. 5. Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto 6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. |