Comuni Italiani Art. 26 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Caprie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini capriesi

Statuto Comune di Caprie

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi del Comune
Capo III - Il Sindaco
Art. 26 - Attribuzioni di Vigilanza
1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Attribuzioni di Organizzazione
Art. 25 - Attribuzioni di Amministrazione
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