Comuni Italiani Art. 25 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Caprie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini capriesi

Statuto Comune di Caprie

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi del Comune
Capo III - Il Sindaco
Art. 25 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.
 
Altri Articoli:
Art. 26 - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 24 - Il Sindaco
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