Comuni Italiani Art. 21 - Nomina. Statuto Comunale di Caprie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini capriesi

Statuto Comune di Caprie

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi del Comune
Capo II - Giunta Comunale
Art. 21 - Nomina
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei singoli Assessori sono verificate dall'organo stesso.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato all'Albo pretorio.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Funzionamento
Art. 20 - Composizione
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