Comuni Italiani Art. 20 - Composizione. Statuto Comunale di Caprie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini capriesi

Statuto Comune di Caprie

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi del Comune
Capo II - Giunta Comunale
Art. 20 - Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori, che possono essere scelti anche fra cittadini, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, fino ad un massimo del 50% del totale degli Assessori consentiti. Il Vicesindaco non può essere Assessore esterno.

2. Se gli Assessori sono scelti al di fuori del Consiglio, il Sindaco deve motivare le ragioni e darne comunicazione al Consiglio stesso.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Il Sindaco e gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che disciplina altresì decadenza, sospensione e revoca.

5. Al Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. I componenti della Giunta Comunale per lo svolgimento dell'incarico hanno diritto ai permessi, alle aspettative non retribuite, alle indennità ed ai rimborsi, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Nomina
Art. 19 - La Giunta Comunale
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