Comuni Italiani Art. 28 - Consultazioni. Statuto Comunale di Canischio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini canischiesi

Statuto Comune di Canischio

Titolo III - Istituti di Partecipazione - Difensore Civico
Capo I - Partecipazione dei Cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e Proposte
Art. 28 - Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute pił idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Istanze e Proposte
Art. 27 - Riunioni e Assemblee
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