1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertą e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivitą politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. 2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalitą d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumitą delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. 3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale: a) per la formazione di comitati e commissioni; b) per dibattere problemi; c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni. |