Comuni Italiani Art. 79 - Effetti del Referendum. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum e Diritti di Accesso
Art. 79 - Effetti del Referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Per la validità del referendum occorre la partecipazione degli elettori per le elezioni comunali del 50% + 1 ed il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.

 
Altri Articoli:
Art. 80 - Diritto di Accesso
Art. 78 - Referendum
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