(modificato comma 1 e 5) 1. Sono previsti referendum, in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. 2. Non possono essere indetti referendum, in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) il 25% del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale. 4.Il Consiglio comunale fissa nel regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. 5.Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. |