1. Gli atti provvedimentali di gestione adottati dagli organi individuali monocratici hanno la forma della DETERMINAZIONE sottoscritta dal responsabile del servizio o dell'area di attivitā che l'adotta, e con il visto del Sindaco e del Direttore Generale se nominato. 2. La determinazione viene assunta dall'organo competente, previa istruttoria della formale proposta che deve portare i pareri di cui all'art. 53, 1° comma della L. 142/90. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolaritā contabile attestante la copertura secondo quanto previsto dal regolamento di contabilitā. Il parere tecnico viene espresso dagli stessi responsabili dei servizi delle aree di attivitā. 3. Le determinazioni sono raccolte in apposito registro comunale della cui tenuta č responsabile il Responsabile dell'area amministrativa e in apposito registro di ciascuna area di attivitā per quanto di competenza. I registri sono vidimati dal Segretario Comunale e dal Sindaco. 4. Le determinazioni, contemporaneamente al deposito dell'originale presso il registro di cui al comma 3, sono affissi in copia all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Con cadenza trimestrale, l'elenco delle determinazioni pubblicate sarā comunicato ai Capigruppo Consiliari. 5. Le determinazioni dispiegano la propria efficacia dal momento dell'inizio della pubblicazione all'albo pretorio. 6. Le determinazioni non sono soggette al controllo del CO.RE.CO. e vengono adattate secondo le prioritā scelte dall'Amministrazione. 7. Gli atti monocratici del Sindaco assumono la forma di decreti, ordinanze e direttive e non sono soggetti ad alcuna forma di controllo se non quella prevista dalla legge specifica. Sono anch'esse pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Gli atti del Sindaco sono registrati in apposito registro e opportunamente raccolti. |