Comuni Italiani Art. 41 - Direttore Generale - Responsabili dei servizi o delle aree di attività. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo II - Organi Burocratici ed Uffici
Capo I - Segretario Comunale
Art. 41 - Direttore Generale - Responsabili dei servizi o delle aree di attività
1. Ai responsabili del servizio delle aree di attività, individuati con atto della G.C. e nominati dal Sindaco nel rispetto della legge, spettano tutti i compiti di gestione amministrativa-contabile, compresa la stipulazione dei contratti e l'adesione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. Previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assegnate raggiungono i
15.000 abitanti, è consentito al Sindaco nominare, previa deliberazione della giunta Com.le, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non superiore alla durata del mandato amministrativo del Capo dell'Amministrazione che provveda, secondo le direttive impartite dal Sindaco:
• ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
• a sovrintendere alla gestione amministrativo-contabile dell'Ente affidata ai responsabili dei servizi e delle aree di attività, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
• a predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsti dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 77/95 e s.m.i nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

4. I responsabili dei servizi o delle aree di attività sono tenuti alla osservanza dei principi di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione. Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate rispondono al Direttore Generale se nominato altrimenti al Segretario Com.le.

5. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Com.le nei casi stabiliti dal regolamento di cui al successivo comma 7.

6. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista al precedente comma 3 e in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Com.le.

7. La Giunta Com.le, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce, in conformità alla legge ed allo statuto, i criteri, le modalità e quant'altro per disciplinare l'attività dei responsabili dei servizi o delle aree di attività e del Direttore Generale.

 
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