Comuni Italiani Art. 27 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 27 - Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei dipendenti comunali Responsabili dei servizi. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività (nonchè sugli atti ed attività svolte dal Sindaco, quale organo monocratico che concorre alla attuazione degli indirizzi generali di governo) e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

5. Adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
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