Comuni Italiani Art. 26 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
1. L'attivitā della Giunta č collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilitā dei singoli Assessori, secondo quanto delegato dal Sindaco.

2. La Giunta č convocata dal Sindaco o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Sindaco, che ne determina gli oggetti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attivitā della Giunta e assicura l'unitā dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilitā di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metā dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di paritā di voti, prevale quello del Sindaco o chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia un mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolaritā tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaritā contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta , redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso.

9. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Competenze della Giunta
Art. 25 - Nomina della Giunta
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