Comuni Italiani Art. 22 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 22 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi della legge vigente.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Attivitą Ispettiva e Commissioni di Indagine
Art. 21 - Gruppi Consiliari
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Candiolo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Candiolo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Canischio Comune di Candia Canavese Lista