Comuni Italiani Art. 21 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 21 - Gruppi Consiliari
(modificato)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento dovrà prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Mozione di Sfiducia
Art. 20 - Presidenza delle Sedute Consiliari
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