1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende. 2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, con provate esperienze di amministrazione e competenza tecnica amministrativa. 3. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità. 4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunali, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonchè i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale. 5. Il Direttore è assunto per pubblica selezione salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. 6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. |