1. La forma di gestione dei singoli servizi è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal Consiglio comunale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate. 2. A tal fine si provvede mediante istituzioni, per le attività a scopo sociale di natura non imprenditoriale, e mediante aziende speciali, per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio. La partecipazione di più soggetti pubblici e privati sarà valutata in termini di opportunità, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio. È, altresì, possibile la gestione a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dell'art. 116 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 3. I servizi comunali sono dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. 4. I servizi sono assunti in gestione diretta ed in economia, nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attività tramite strutture del Comune sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari. I servizi in economia sono disciplinati da apposito Regolamento. 5. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune potrà avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo. |