Comuni Italiani Art. 16 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Caluso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini calusiesi

Statuto Comune di Caluso

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 16 - Giunta Comunale
1. La Giunta , collabora con il Sindaco nel governo del Comune e impronta la propria attivitą ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitą dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitą amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore se nominato e dei funzionari responsabili dei servizi.

4. La Giunta svolge attivitą propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attivitą in sede di esame del Conto Consuntivo.

5. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali

 
Altri Articoli:
Art. 17 - Composizione
Art. 15 - Gruppi Consiliari
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