1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei candidati Sindaci anche se unici eletti della lista di appartenenza, oppure in assenza degli stessi (perché eletto Sindaco o perché dimissionari), nei consiglieri -non appartenenti alla Giunta- che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale. 3. E istituita, la Conferenza di Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 2 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale. |